GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE
Per poter affrontare il tema della giustizia riparativa e delle mediazione penale credo sia importante partire da una cornice di senso necessariamente ampia, che comprende: la difficoltà di trovare una definizione esaustiva del concetto di giustizia; il senso di ingiustizia sperimentato da ciascuno; la responsabilità personale del proprio comportamento e contemporaneamente la natura relazionale di qualsiasi reato; il desiderio e la necessità delle comunità di trovare risposte alle esigenze di giustizia personali e collettive dei propri membri e di tutelarsi dagli attacchi che qualsiasi reato comporta; l’assunzione del conflitto come parte fondante della natura umana e per questo vitale.
GIUSTIZIA RETRIBUTIVA
Diritto penale e sistema giudiziario rappresentano le risposte istituzionali alle esigenze di giustizia degli individui e della collettività. Affondano le radici nell’idea di una giustizia retributiva, cioè fondata sulla reciprocità: come ti sei comportato con me, così mi comporterò con te. È l’immagine della bilancia che chiede di essere riportata in equilibrio, e perché ciò accada esige che ad un male inferto si contrapponga altrettanto male. È la legge del taglione o di pari entità: la pena.
Quest’idea di giustizia pone inevitabilmente l’accento sul reato e sulla trasgressione di una norma, piuttosto che sulle persone, sui loro diritti violati, sulle conseguenze che tale atto ha comportato nella loro vita. Inoltre, ciò che definisce la gravità dell’illecito diventa quasi automaticamente la gravità della pena o l’entità del risarcimento economico stabilito.
GIUSTIZIA RIEDUCATIVA
Il diritto penale moderno, pur non abbandonando la logica sanzionatoria, ha però teorizzato e sperimentato modalità diverse di giustizia. Ad esempio quella sancita dall’art. 27 della Costituzione, per cui “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
È l’idea di una giustizia rieducativa, legata alla possibilità del reinserimento sociale del reo: la pena non ha solo valore punitivo, ma è legata ad un percorso che consenta all’autore di reato di apprendere/riappropriarsi di condotte socialmente accettabili. È però ancora un’idea legata al ristabilimento dell’ordine e alla pena, in cui è solo l’autorità istituzionale che definisce la controversia e in cui non vengono offerti alla vittima spazi di rielaborazione per il superamento delle conseguenze del reato, che spesso vengono alleggerite solo parzialmente dal vedere riconosciuto il torto subito o da un possibile risarcimento economico: la forma principale di ristoro che ancora ricalca la logica retributiva.
GIUSTIZIA RIPARATIVA
È in relazione a queste riflessioni, all’idea che esista un bisogno di giustizia non interamente riconducibile al formalismo tecnico del diritto, che nasce l’idea della giustizia riparativa, che, riprendendo le parole di Adolfo Ceretti, “può essere definita come un paradigma di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generati dall’atto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo”.
Un’idea fortemente relazionale, che chiama in campo sia gli attori principali coinvolti in eventi delittuosi sia la comunità in cui tali eventi si sono verificati e/o a cui i protagonisti appartengono.
La comunità infatti svolge un ruolo importante per poter accostare una nuova idea di sicurezza, non tanto e non solo di tipo repressivo, quanto legata alla capacità di assunzione di responsabilità e di riparazione, attraverso percorsi o incontri dialogici capaci di reciproco riconoscimento.
COS’È UN INCONTRO DI MEDIAZIONE?
Secondo il modello umanistico di Jacqueline Morineau, la mediazione “è un tempo e un luogo dove la sofferenza può raccontarsi”, “il teatro sulla scena del quale si svolge il dramma della separazione”, il luogo in cui connettere gli eventi a ciò che simbolicamente rappresentano, fuori da qualsiasi banalizzazione, a partire dal caos e dal disordine delle emozioni. Questa possibilità, poiché liberamente scelta, è data a prescindere dalla tipologia o dalla gravità del reato; ciò che può fare la differenza rispetto all’aderirvi – oltre alle motivazioni strettamente personali di ciascuno – è invece il tempo in cui viene offerta (troppo vicino o troppo distante dall’evento delittuoso) o dal contesto familiare e di vita delle parti, che può esserne favorevole o contrario. Il “sentire”, quale accesso alle emozioni di sé e dell’altro, è un ingrediente fondamentale della mediazione, così come la possibilità di trovare valori comuni su cui poter convergere. L’incontro di mediazione rende infatti possibile la riappropriazione del conflitto al fine di trovare una risposta carica di significato per i soggetti, che consenta di tenere in relazione il livello cognitivo con quello affettivo. Inizialmente sono prevalentemente i mediatori sia a “sentire” – imitando uno specchio che riflette alle parti le emozioni profonde che risuonano in loro, orientati all’altro a partire dal riconoscimento di sé – sia a rappresentare l’interlocutore privilegiato per ognuno dei presenti, spesso in questa fase poco capaci di potersi rivolgere direttamente la parola.
LA MEDIAZIONE PENALE
Un importante strumento della giustizia riparativa è la mediazione penale: una possibilità d’incontro offerta alla vittima e al reo grazie alla presenza di mediatori, terzi neutrali equiprossimi ad entrambi, affinché sia possibile confrontarsi e trovare una soluzione a quel conflitto. Solo quel reato tra quelle due persone ha, infatti, provocato quella lacerazione, e un atto riparativo, ancorché simbolico, scaturito dall’incontro tra le parti, può rappresentare un’autentica possibilità di andare oltre.
Solo in uno spazio in cui non esista una correlazione tra reato e pena si può pensare di accogliere il caos, riconoscere le proprie emozioni, dire la verità, assumersi delle responsabilità, trovare possibili riparazioni. “Per costruire bisogna iniziare dalle fondamenta, e il fondamento del conflitto è il caos”, scrive infatti Jacqueline Morineau.
A differenza di molti paesi europei, nel nostro ordinamento non esiste una legge specifica che riconosca l’istituzione della mediazione penale; esistono tuttavia alcuni spazi normativi, come il DPR (Decreto Presidente della Repubblica) 448/88 relativo al processo penale minorile, il DL (Decreto Legislativo) 274/00 sulla competenza penale del Giudice di pace e linee guida e di indirizzo rispetto all’esecuzione penale che ne consentono alcune applicazioni.
Più precisamente il DPR 448/88 prevede una dimensione progettuale orientata al futuro, alla possibilità cioè che il reato commesso possa trasformarsi in un’occasione di crescita e di assunzione di responsabilità. Tanto che il Giudice minorile può dichiarare estinto un illecito penale non a seguito dell’espiazione di una pena ma sulla base del comportamento di un soggetto.
In relazione alle sperimentazioni in corso, l’invio in mediazione avviene tramite l’Autorità Giudiziaria, ma all’interno di un contesto caratterizzato da volontarietà, confidenzialità e riservatezza (anche nei confronti della Magistratura, a cui non si è tenuti a comunicare alcuna informazione o contenuto emerso durante l’incontro) e dalla possibilità di accesso gratuito.
TEORIA, CRISI E CATARSI LE TRE FASI DELL’INCONTRO
La teoria è il racconto dei fatti, così com’è stato vissuto dalle parti. È un momento di ascolto reciproco e quindi della rappresentazione dell’altro rispetto all’accaduto. È il punto di partenza necessario per il passaggio alla crisi, il momento del conflitto e del caos, delle domande (perché lo hai fatto? perché a me?), della possibilità di riconoscere ed esprimere le proprie emozioni: dolore, rabbia, paura, senso di tradimento, nostalgia, delusione. Ma è anche il momento del confronto vero con l’altro: propri valori e visioni, necessità di doversi difendere, fatica di guardare davvero l’altro e ciò che si è fatto, possibile povertà culturale ed emotiva e tanto altro ancora. È anche lo spazio per dire chi si è: molto altro e molto di più rispetto al reato commesso; per raccontare le conseguenze – a volte particolarmente pesanti – che nella vita di entrambi possono essersi manifestate a seguito di quell’evento.
Nel modello di Morineau, che si richiama alla tragedia greca, la crisi rappresenta il terreno delle opposizioni e contraddizioni, dove “il grido dell’uno… fa eco al grido dell’altro”. Tutto ciò che le parti porteranno dovrà essere nominato, accolto e attraversato, perché senza tale passaggio è impossibile avviarsi alla catarsi, momento del reciproco riconoscimento, di incontro sulla base di valori comuni. In tale fase viene normalmente definita anche una possibile riparazione, spesso solo simbolica come una stretta di mano o il porgere le proprie scuse, che però viene percepita come profondamente autentica e sincera, perché giunta al termine di un percorso condiviso. Un atto con “capacità cicatrizzanti” in grado di orientare al domani e di sostenere il superamento di quanto accaduto senza cancellarlo o rimuoverlo.







