L’obiezione di coscienza
Esattamente 60 anni fa, l’11 gennaio 1963, un giovane cattolico, Giuseppe Gozzini, fu processato e condannato a sei mesi di carcere senza la condizionale per essersi rifiutato di vestire la divisa militare. Non era il primo obiettore di coscienza alla leva militare. Prima di lui un altro giovane, Pietro Pinna, nel 1948 aveva rifiutato di prestare giuramento così come fecero diverse migliaia di giovani testimoni di Geova.
Gozzini fu però il primo obiettore di coscienza cattolico e la sua decisione, che si ispirava alla fede, avvenne in un periodo di grande fermento della Chiesa segnato dal Concilio Vaticano II. Il giovane obiettore venne sostenuto dall’allora sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, da p. Ernesto Balducci e don Lorenzo Milani i quali, tra l’altro, furono denunciati per “istigazione a disobbedire alle leggi”.
La condanna di Gozzini suscitò un ampio dibattito nell’Italia degli anni ‘60 in cui l’obiezione di coscienza era considerata un reato militare. Ci volle del tempo, ma dieci anni dopo, il 15 dicembre 1972, venne approvata la legge n. 772 che introduceva il diritto all’obiezione al servizio militare “per motivi morali, religiosi e filosofici” ed istituiva, in sostituzione, il servizio civile obbligatorio. Fu una legge importante alla quale contribuirono anche numerosi esponenti cattolici. Venne sostituita nel 1998 dalla legge n. 230, “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”, che finalmente riconobbe l’obiezione di coscienza quale diritto del cittadino. Da allora, sono stati più di 800mila i giovani italiani che hanno manifestato la propria obiezione di coscienza e deciso di difendere la Patria con il servizio civile.
A seguito dell’istituzione del servizio militare professionale, gennaio 2005, la leva militare è stata sospesa e con essa è cessato il servizio civile sostitutivo. Proprio perché la leva militare non è stata abolita, ma è solo sospesa, e che tale sospensione resta a discrezione del potere esecutivo, lo scorso febbraio il Movimento Nonviolento ha lanciato la campagna di “Obiezione di coscienza alla guerra” con la quale ciascuno può dichiarare non solo la propria indisponibilità alla chiamata alle armi, ma di voler ottemperare alla difesa della Patria come “sacro dovere del cittadino” (Costituzione, art. 52) con le forme della difesa non militare riconosciute dal nostro ordinamento.
È un modo concreto anche per manifestare la propria solidarietà verso gli obiettori russi e ucraini e per ribadire quanto sancito dalla nostra Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” (art. 11). Tutte le informazioni e il modulo per aderire sono sul sito: www.azionenonviolenta.it/obiezione-alla-guerra